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Bonus famiglia

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Bonus famiglia

Test per verificare se hai diritto al bonus

Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.

Il bonus famiglia - D.l. 185/2008

Con la pubblicazione del decreto legge 29.11.2008 n. 185pubblicato sulla G.U. del 29.11.2008 viene attribuito un beneficio in euro di importovariabilein relazione alla composizione del nucleo familiare e alla situazione reddituale 2007 o 2008. La scelta dell'anno a cui fare riferimento consente al richiedente di scegliere l'anno con i redditi più bassi.
L'importo del bonus viene erogato una sola volta (una tantum) e ad un solo componente del nucleo familiare. Non è assoggettabile ai fini Irpef e non costituisce reddito ai fini della richiesta di eventuali prestazioni previdenziali. L'importo erogato non verrà considerato nemmeno ai fini della determinazione del reddito per usufruire della “social card”.

Come fare per ottenere il bonus

Così come indicato nel decreto 185/2008 per effettuare la domanda
occorre utilizzare uno specifico modulo.
La domanda dovrà essere corredata da una autocertificazione dalla quale risultino alcuni dati essenziali riguardanti la composizione del nucleo familiare con la specifica indicazione di quali familiari risultino a carico. Nella dichiarazione l'interessato dovrà indicare il reddito complessivo 2007 o 2008 specificando che tale reddito rientra nei limiti previsti dal decreto.

Il nucleo familiare e l'individuazione del reddito

Fanno parte del nucleo familiare sia il richiedente che il coniuge. Quest'ultimo può non essere a carico del richiedente ma, in ogni caso non deve risultare legalmente ed effettivamente separato.
Fanno parte del nucleo familiare anche i figli e altri familiari a carico (vedasi art. 12 del D.p.r. 917/86 – T.U.I.R.)
Anche in questo caso, così come avviene per altre prestazioni è necessario rilevare il
reddito familiare che si ottiene sommando tutti i redditi complessivamente generati da ogni singolo componente (seconso le disposizioni del T.U.I.R) così individuati:

  • Redditi da lavoro dipendente, pensioni e assegni equiparati. Compensi ottenuti dai lavoratori soci di cooperative di produzione lavoro e di servizi, cooperative agricole (di prima trasformazione) e cooperative di piccola pesca;


  • Somme percepite a qualsiasi titolo, erogazioni liberali, compensi per attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti ( con o senza personalità giuridica), redditi derivanti da collaborazione con giornali e simili, compensi percepiti per la partecipazione a collegi e commissioni.


  • Compensi percepiti in riferimento a rapporti di collaborazione svolti senza vincolo di subordinazione, con retribuzione periodica prestabilita.


  • Le retribuzioni percepite dai sacerdoti ai sensi delle leggi 222/1985 e 343/1974 (congrue e supplementi di congrua)


  • Compensi percepiti per lo svolgimento dei lavori socialmente utili.


  • Gli assegni di mantenimento al coniuge vanno altresì computati ai fini della determinazione del reddito con esclusione degli assegni destinati al mantenimento dei figli (risultanti da specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria).


  • Attività commerciali non esercitate abitualmente. Anche in questo caso è obbligatorio dichiararne il reddito così come i redditi derivati dalavoro autonomonon esercitato abitualmente (se percepiti dai soggetti a carico del richiedente o dal coniuge non a carico.


  • Redditi fondiari solo se ottenuti unitamente agli altri redditi (di cui alle precedenti categorie) per un ammontare non superiore a 2.500 euro.


Quando viene erogato

a) Per le domande inoltrate sulla base del reddito prodotto nel 2007 dai lavoratori dipendenti l'importo sarà erogato dal rispettivo sostituto d'imposta (ovvero il datore di lavoro) entro il mese di febbraio 2009. Ai pensionati sarà erogato entro il mese di marzo 2009.
b ) Se l'istanza è inoltrata sulla base del reddito prodotto nel 2008 l'importo del bonus sarà erogato (sempre dal datore di lavoro) entro il mese di aprile del 2009.
Ai pensionati sarà erogato entro il mese di maggio 2009.

Scadenze
Entro il 31 gennaio 2009 per le domande presentate sulla base del reddito ottenuto nel 2007.
Entro il 31 marzo 2009 per le domande presentate sulla base del reddito ottenuto nel 2008.


Requisiti richiesti e importo erogato

IMPORTO

200 euro
Pensionato solo con reddito inferiore a 15.000 euro

300 euro
Nucleo familiare di 2 persone con redditi inferiori a 17.000 euro

450 euro
Nucleo familiare di 3 persone con redditi inferiori a 17.000 euro

500 euro
Nucleo familiare di 4 persone con redditi inferiori a 20.000 euro

600 euro
Nucleo familiare di 6 o più persone con redditi inferiori a 20.000 euro

1.000 euro
Nucleo familiare di 5 o più persone con redditi inferiori a 22.000 euro
Nucleo familiare con portatori di handicap con redditi inferiori a 35.000 euro



La riscossione illegittima del bonus
Nel caso in cui si benefici del bonus pur non avendone il diritto, anche parzialmente, il percettore è obbligato a restituirlo entro il termine fissato per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'erogazione. Anche per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi vale lo stesso termine ma cambia la modalità di restituzione. In questo caso di dovrà effettuare il pagamento con modello F24.

Attività di vigilanza e controllo
L'agenzia delle entrate è l'organo presposto alla vigilanza al quale sono affidati i compiti di recupero e di controllo sull'operato dei sostituti d'imposta.
Ai fini dell'attività di cui sopra è bene rammentare che il sostituto d'imposta ha l'obbligo sia di comunicare nel dettaglio le somme erogate che quello di conservare per tre anni tutte le autocertificazioni ricevute dai richiedenti.


Circolare n. 3/E del 3 febbraio 2009


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