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Bonus famiglia
Test per verificare se hai diritto al bonus
Il bonus, il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.
Il bonus famiglia - D.l. 185/2008
Con la pubblicazione del decreto legge 29.11.2008 n. 185pubblicato sulla G.U. del 29.11.2008 viene attribuito un beneficio in euro di importovariabilein relazione alla composizione del nucleo familiare e alla situazione reddituale 2007 o 2008. La scelta dell'anno a cui fare riferimento consente al richiedente di scegliere l'anno con i redditi più bassi.
L'importo del bonus viene erogato una sola volta (una tantum) e ad un solo componente del nucleo familiare. Non è assoggettabile ai fini Irpef e non costituisce reddito ai fini della richiesta di eventuali prestazioni previdenziali. L'importo erogato non verrà considerato nemmeno ai fini della determinazione del reddito per usufruire della “social card”.
Come fare per ottenere il bonus
Così come indicato nel decreto 185/2008 per effettuare la domanda occorre utilizzare uno specifico modulo.
La domanda dovrà essere corredata da una autocertificazione dalla quale risultino alcuni dati essenziali riguardanti la composizione del nucleo familiare con la specifica indicazione di quali familiari risultino a carico. Nella dichiarazione l'interessato dovrà indicare il reddito complessivo 2007 o 2008 specificando che tale reddito rientra nei limiti previsti dal decreto.
Il nucleo familiare e l'individuazione del reddito
Fanno parte del nucleo familiare sia il richiedente che il coniuge. Quest'ultimo può non essere a carico del richiedente ma, in ogni caso non deve risultare legalmente ed effettivamente separato.
Fanno parte del nucleo familiare anche i figli e altri familiari a carico (vedasi art. 12 del D.p.r. 917/86 – T.U.I.R.)
Anche in questo caso, così come avviene per altre prestazioni è necessario rilevare il reddito familiare che si ottiene sommando tutti i redditi complessivamente generati da ogni singolo componente (seconso le disposizioni del T.U.I.R) così individuati:
Quando viene erogato
a) Per le domande inoltrate sulla base del reddito prodotto nel 2007 dai lavoratori dipendenti l'importo sarà erogato dal rispettivo sostituto d'imposta (ovvero il datore di lavoro) entro il mese di febbraio 2009. Ai pensionati sarà erogato entro il mese di marzo 2009.
b ) Se l'istanza è inoltrata sulla base del reddito prodotto nel 2008 l'importo del bonus sarà erogato (sempre dal datore di lavoro) entro il mese di aprile del 2009. Ai pensionati sarà erogato entro il mese di maggio 2009.
Scadenze
Entro il 31 gennaio 2009 per le domande presentate sulla base del reddito ottenuto nel 2007.
Entro il 31 marzo 2009 per le domande presentate sulla base del reddito ottenuto nel 2008.
Requisiti richiesti e importo erogato
IMPORTO
200 euro
Pensionato solo con reddito inferiore a 15.000 euro
300 euro
Nucleo familiare di 2 persone con redditi inferiori a 17.000 euro
450 euro
Nucleo familiare di 3 persone con redditi inferiori a 17.000 euro
500 euro
Nucleo familiare di 4 persone con redditi inferiori a 20.000 euro
600 euro
Nucleo familiare di 6 o più persone con redditi inferiori a 20.000 euro
1.000 euro
Nucleo familiare di 5 o più persone con redditi inferiori a 22.000 euro
Nucleo familiare con portatori di handicap con redditi inferiori a 35.000 euro
La riscossione illegittima del bonus
Nel caso in cui si benefici del bonus pur non avendone il diritto, anche parzialmente, il percettore è obbligato a restituirlo entro il termine fissato per la presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'erogazione. Anche per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi vale lo stesso termine ma cambia la modalità di restituzione. In questo caso di dovrà effettuare il pagamento con modello F24.
Attività di vigilanza e controllo
L'agenzia delle entrate è l'organo presposto alla vigilanza al quale sono affidati i compiti di recupero e di controllo sull'operato dei sostituti d'imposta.
Ai fini dell'attività di cui sopra è bene rammentare che il sostituto d'imposta ha l'obbligo sia di comunicare nel dettaglio le somme erogate che quello di conservare per tre anni tutte le autocertificazioni ricevute dai richiedenti.
Circolare n. 3/E del 3 febbraio 2009
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