INTRODUZIONE
Il
presente Codice si ispira alle norme deontologiche della professione
contabile adottate dallo IFAC (International
Federation of Accountants)
dal FEE (Fédération des Experts Comptables Européens) e dallo IASC (International
Accounting Standarts Committee) in quanto compatibili con la
legislazione italiana.
Il
Codice identifica i valori fondamentali della professione di
Ragioniere Commercialista ed Economista d’impresa, gli interessi
categoriali e pubblici che la professione cerca di realizzare, gli scopi
che sono propri della professione, in favore degli utenti, della società
e delle professioni intellettuali in generale.
1.
I VALORI
I
valori
sui quali si fonda la professione sono i seguenti:
a
–
competenza professionale, consistente nel possesso di una
abilità specifica nei settori conoscitivi che sono alla base
della
professione (in particolare nelle scienze e tecniche ragionieristico -
contabili e in quei settori delle scienze
giuridiche, economiche e
commerciali che attengono all’attività professionale) da acquisirsi
mediante tirocini universitari, approfonditi con un periodo adeguato di
pratica professionale;
b
– formazione
professionale, consiste nel costante aggiornamento del livello delle
conoscenze tecnico-giuridiche acquisite. In tale ottica, il
professionista dovrà aver cura della formazione culturale ed
etico-deontologica dei propri collaboratori; nei riguardi del
praticante, egli sarà un formatore attento e responsabile e ne
incoraggerà l’impegno formativo attraverso adeguati incentivi
economici.
c
– autonomia professionale, consistente nel fatto che le
nozioni e le norme tecniche e di condotta, alle quali il professionista
deve conformarsi, sono quelle stabilite dalla comunità scientifica e
dalla professione, salvo quando esse siano imposte dalla legge;
d
– obiettività professionale, ossia il rispetto dei
fatti accertati con l’opera professionale e il conseguente rifiuto di
falsificazioni, di atteggiamenti di parte o settari, di condizionamenti
e influenzamenti che mirino ad alterare per interessi esterni i fatti
medesimi. L’obiettività implica che il professionista faccia
conoscere al destinatario delle prestazioni professionali i vantaggi e
gli svantaggi delle soluzioni tecniche prospettate;
e
– integrità professionale, o comportamento onesto,
alieno dall’inganno, dalla slealtà, dalla dipendenza rispetto a
questo o quel potere, dalla collusione con persone o enti estranei al
rapporto professionale, dagli atteggiamenti menzogneri o miranti ad
utilità personali non dovute;
f
– riservatezza professionale, nel senso di riserbo sulle
notizie e informazioni ottenute durante lo svolgimento dell’attività
professionale, notizie e informazioni che non devono essere divulgate se
non quando ciò sia prescritto dalla legge o dall’autorità
giudiziaria; il professionista assume la responsabilità della
riservatezza dei propri dipendenti, collaboratori associati iscritti in
altri Albi, tirocinanti e qualunque altro soggetto privato con il quale
abbia contatti per lo svolgimento di una pratica a lui affidata.
g
– decoro professionale, implica l’osservanza dei
valori sopra delineati e comporta il dovere di esercitare l’attività
professionale in modo che la professione mantenga un prestigio adeguato
alle proprie funzioni sociali e goda di apprezzamento e di fiducia da
parte del pubblico.
2.
GLI INTERESSI
Gli
interessi
che la professione persegue sono i seguenti :
a
– gli interessi del cliente (individuo, impresa o ente) secondo una
logica di servizio e nel rispetto della legge;
b
– gli interessi della professione, in quanto quest’ultima assicura
alla società prestazioni importanti per il mondo degli
affari, per le
amministrazioni pubbliche, per gli operatori economici, per i
contribuenti e per i cittadini;
c
– gli interessi della società in generale, a livello delle
istituzioni di questa che richiedono o impongono al professionista
di
fornire la propria opera o di eseguire determinate operazioni.
La
professione tutela gli interessi mediante funzioni legittime di cui si
indicano le principali:
3. GLI SCOPI
Gli
scopi
fondamentali ai quali la professione s’indirizza sono i seguenti :
a
– costituire un contesto professionale obiettivamente esperto ed
affidabile al quale l’utenza possa rivolgersi per le proprie esigenze
relative alle conoscenze specifiche che sono alla base della
professione, in modo che tale contesto soddisfi le aspettative del
pubblico e delle istituzioni;
b
– creare un’immagine pubblica della professione atta a stabilire un
rapporto tra professionisti ed utenti basato sulla fiducia nelle capacità
tecniche e nelle qualità etiche dei primi, nonché sulla convinzione
che i professionisti sappiano risolvere adeguatamente i problemi degli
utenti nei settori di competenza;
c
- sostenere le iniziative sociali delle professioni intellettuali
affinché sia riconosciuta la rilevanza della conoscenza scientifico –
tecnica e dei suoi rappresentanti a livello di produzione e di socialità;
contribuire a tal fine alla creazione di organismi di rappresentanza del
lavoro e dell’attività professionale.
IL CODICE
Gli
scopi ed i valori fondamentali del presente codice sono di natura
generale e non intendono risolvere tutti i problemi etici possibili.
Tuttavia, il Codice fornisce una guida nell'applicazione pratica degli
obiettivi e dei principi fondamentali in relazione ad un certo numero di
situazioni tipiche che possono verificarsi nella professione.
Il
codice è diviso in tre sezioni:
Sezione
I
Norme generali per tutti i Ragionieri Commercialisti ed Economisti
d’impresa.
Sezione
II
Norme specifiche per i liberi professionisti e collaboratori coordinati
e continuativi.
Sezione
III
Norme specifiche per i professionisti dipendenti.
SEZIONE I
NORME
GENERALI
ART. 1
COMPETENZA
1
- Il professionista è tenuto a mantenere alto il livello della propria
competenza in tutte le materie professionalmente più rilevanti. A tal
fine deve partecipare periodicamente ai corsi di formazione
professionale e ai programmi di aggiornamento organizzati e promossi dal
C.N.R. Deve altresì perfezionare la propria formazione di base e
dotarsi delle principali strutture di informazione specifica necessarie
al corretto esercizio della professione.
2
– Il professionista deve evitare di offrire le proprie prestazioni
professionali in materie su cui non ha competenza; deve altresì
informare chiaramente il cliente circa le aree professionali in cui è
realmente competente.
3
– Il professionista deve vigilare sulla qualità delle prestazioni
proprie e dei collaboratori o tirocinanti, curando che il livello delle
medesime sia il migliore possibile. Deve inoltre svolgere i propri
compiti con la maggiore diligenza e puntualità.
ART. 2
AUTONOMIA, OBIETTIVITA’, INTEGRITA’, RISERVATEZZA, DECORO
1
– Il professionista deve attuare il proprio lavoro rispettando tutti i
valori descritti nella Introduzione al Codice, e in particolare:
-
mantenere e difendere la propria autonomia professionale e dunque
respingere ogni tentativo di condizionamento e di pressione da chiunque
provenga;
-
assumere un comportamento obiettivo nelle pratiche e nelle attività,
sia di fronte al cliente che ai terzi; egli ha l’obbligo di assicurare
che anche il personale e/o i collaboratori assegnati alla erogazione
delle prestazioni professionali osservino principi di obiettività e
lavorino in funzione di un risultato di qualità.
-
rifiutare qualunque azione disonesta e non ricorrere a millantato
credito riguardo ad Autorità o persone influenti;
- non
offrire doni o altre utilità per ottenere favori o compiacenze da parte
di Autorità o persone influenti;
-
non
accettare doni o altre utilità da cui si possa ragionevolmente desumere
l'esistenza di un'influenza significativa ed indebita sulle capacità di
giudizio professionale sue e delle persone con le quali egli tratta.
L'omaggio di un oggetto di modico valore, offerto in una particolare
ricorrenza, o un invito occasionale sono accettabili in relazione agli
usi ed abitudini italiani.
-
osservare nei confronti dei colleghi e delle istituzioni un
comportamento leale;
-
evitare ogni atteggiamento e azione che possa ledere il decoro della
professione e l’apprezzamento della stessa da parte del pubblico;
-
conservare il segreto professionale, non divulgare informazioni
riservate acquisite nel corso del proprio lavoro, non usare notizie
avute per conseguire vantaggi personali neppure usando
l’intermediazione di altri professionisti o di terzi; osservare le
norme sulla "privacy"; comunicare notizie e informazioni
riguardanti il cliente e gli affari trattati solo se obbligato dalla
legge o dall’autorità giudiziaria. L’obbligo del segreto e della
riservatezza professionale persistono anche a conclusione della
prestazione o rapporto professionale con il cliente.
ART. 3
ATTIVITA’ SVOLTE ALL’ ESTERO
1
-
Le regole del Codice si applicano anche ai professionisti iscritti
all’Albo che svolgano la professione, temporaneamente o stabilmente,
in un paese della Comunità Europea o in altro paese, benché nel paese
in cui essi si trovino vigano regole etico - deontologiche meno
restrittive di quelle formulate dal presente Codice.
2
–
Quando le norme etiche del paese in cui le prestazioni sono rese sono più
rigide delle disposizioni del presente Codice, si applicano le norme
etiche del paese in cui le prestazioni sono rese.
ART. 4
ATTIVITA’ IN MATERIA TRIBUTARIA
1
– Il professionista, richiesto di formulare una dichiarazione
tributaria, deve eseguirla correttamente sulla base delle informazioni
ricevute dal cliente, e rendere edotto quest’ultimo che ricade sul
cliente stesso la responsabilità di aver fornito dati mendaci o
incompleti o di averne intenzionalmente omessi.
2
– Il professionista deve assumersi la responsabilità di errori
tecnici, dimenticanze e omissioni di fatti e atti a lui resi noti,
irregolarità e violazioni di legge che dipendano dall’impostazione da
lui data alla dichiarazione o dall’esecuzione tecnica della medesima.
3
– Quando la dichiarazione tributaria implichi delle stime, il
professionista deve effettuarle con accuratezza e secondo verità, dopo
avere assunto le informazioni necessarie, evitando che attraverso tali
stime il cliente possa essere ingiustamente favorito dinanzi agli uffici
dell’Amministrazione finanziaria e nei giudizi tributari.
SEZIONE II
NORME
SPECIFICHE PER I LIBERI PROFESSIONISTI E COLLABORATORI COORDINATI E
CONTINUATIVI
ART. 5
TUTELA DEI VALORI
1
- Il libero professionista deve preservare col massimo impegno i valori
professionali indicati nell’Introduzione, ed essere particolarmente
attento nella difesa della propria autonomia. Vi sono alcune situazioni
nelle quali l’autonomia può essere facilmente compromessa, e perciò
il professionista deve evitare di esservi coinvolto. Vanno perciò
evitati:
a -
il coinvolgimento finanziario con il cliente o in affari in cui sono
impegnati i clienti;
b – il
richiedere o concedere prestiti a clienti e funzionari, direttori o soci
di una società / cliente;
c
–
l’essere membro del Consiglio di Amministrazione, dirigente o
impiegato di società che chieda di diventare cliente del professionista
per attività di controllo legale dei conti;
d
– l’essere
stato socio di società revisionata nei tre anni precedenti alla
procedura di revisione, oppure socio di altra società insieme con i
membri del Consiglio di Amministrazione della società revisionata;
l’essere stato dipendente di quest’ultima nei tre anni precedenti
all’incarico. Tali situazioni non consentono di assumere incarichi di
revisione presso le società indicate;
e
– il
rivestire una posizione istituzionale o rappresentativa nell’ambito
della Professione al fine di sollecitare incarichi;
f –
il trovarsi in situazione di dipendenza economica o morale da un cliente
o da una società controllata da quest’ultimo.
ART. 6
AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA NELLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI DI
PROFESSIONISTI
1
- L’autonomia del professionista dev’essere difesa con particolare
impegno qualora la legge consenta la costituzione di società di
professionisti e in particolare preveda che il capitale della società
possa essere posseduto, in parte, da soci non professionisti. In tale
secondo caso è dovere del professionista (socio di una tale società)
di vigilare o operare perché la direzione effettiva della società
rimanga nelle mani dei soci professionisti e siano evitate interferenze
di interessi meramente speculativi sull’acquisizione dei clienti e
sulla gestione delle pratiche.
ART. 7
INCOMPATIBILITA'
1
-
Il professionista che assume funzioni di revisore esterno per un cliente
non può assumere altra attività in favore del medesimo cliente, né
avere funzioni manageriali o simili nelle aziende e società
appartenenti o controllate da quest’ultimo.
2
-
Il professionista può assumere funzioni di consulenza non continuativa
per una società di cui sia sindaco; l’incarico di consulente deve
tuttavia cessare quando si configurino irregolarità nella gestione
delle società che diano luogo a contestazioni da parte dell’Autorità
Giudiziaria, del Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei
soci.
3
-
Il professionista, se il rapporto di parentela condiziona l’obiettività
della prestazione, deve evitare di assumere incarichi professionali
quando sia coniuge, figlio o parente convivente di chi gli chiede di
assumerli.
4
- I servizi professionali non devono essere offerti o prestati ad un
cliente con l’accordo che quest’ultimo non verserà onorari a meno
che non sia ottenuto un determinato risultato.
ART. 8
CONFLITTO
1
-
Il professionista che entra in conflitto con il cliente su questioni
implicanti la violazione dei valori professionali, deve lasciare
l’incarico e comunicare al cliente le ragioni della relativa
decisione.
ART. 9
COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI NELLE SOCIETA' O ASSOCIAZIONI
PROFESSIONALI
1
- Quando il professionista faccia parte di una società di
professionisti o di un’associazione professionale, è tenuto a
collaborare lealmente e con onestà con i colleghi facenti parte della
società o dell’associazione, ad attenersi alle regole dell’atto
costitutivo e dello statuto e a regolare puntualmente le obbligazioni
economiche e giuridiche che gli derivano dall’appartenenza alla società
o associazione. Quando sorgono conflitti - tra il professionista e gli
altri soci o associati - aventi ad oggetto i valori professionali, il
professionista è tenuto a rivolgersi alla Commissione per la
risoluzione dei conflitti istituita dall’Ordine e a chiedere che
quest’ultima dia le indicazioni del caso affinché il conflitto sia
appianato.
ART. 10
PUBBLICITA'
1
-
E’ consentita al professionista ed altresì alla società o
associazione di professionisti, di rendere note al pubblico le aree
della competenza specifica dei singoli professionisti soci o associati,
attraverso forme di pubblicità "diretta", attuata mediante
comunicazione al pubblico di tale competenza, a mezzo di giornali,
riviste, bollettini, periodici e ogni altro mezzo di comunicazione anche
telematico e informatico; o "indiretta", mediante diffusione
di elaborati attestanti con criterio di verità il lavoro compiuto in
precedenza, oppure mediante partecipazione ad eventi culturali
organizzati da terzi, ma attinenti alla professione, cui il
professionista partecipi a causa delle proprie funzioni, anche se si
tratti di trasmissioni televisive, convegni e simili. Il professionista
può partecipare come relatore, conferenziere o autore di articoli, a
manifestazioni culturali e a pubblicazioni, purché l’argomento delle
stesse riguardi la professione. Può anche rilasciare interviste sugli
argomenti implicati dalla sua attività professionale. Tanto nel caso
della pubblicità diretta come della pubblicità indiretta,
l’informazione al pubblico non dev’essere enfatica, laudativa o
denigratoria, ma veritiera, ed evitare i criteri visivi e simbolici
propri della pubblicità commerciale. L’uso della pubblicità da parte
del professionista o della società o associazione alla quale egli
appartiene non può dar luogo ad aumento di onorari per le prestazioni.
ART. 11
ONORARI
1
-
Gli onorari professionali devono riflettere in modo equo la qualità dei
servizi professionali prestati al cliente, tenendo conto dei seguenti
criteri : a) difficoltà e livello delle conoscenze necessarie per il
tipo di prestazione da effettuare; b) grado di responsabilità richiesto
per la prestazione dei servizi professionali; c) tempo necessario perché
il professionista possa adempiere all’incarico ( il tempo deve
includere sia le attività professionali specifiche sia le
consultazioni, gli accessi, i viaggi necessari per istruire le pratiche,
l’assunzione di informazioni, ecc.). Sono consentiti accordi con il
cliente per determinare forfettariamente gli onorari dovuti al
professionista. Quando esista tale accordo, esso dev’essere rispettato
tanto dal professionista quanto dal cliente. Il professionista deve
preventivamente informare il cliente nell’eventualità che una
tariffa, dichiarata o stimata, possa aumentare nel corso del rapporto
professionale. E’ consentita la richiesta di acconti sugli onorari
oltre che di fondi adeguati alle spese. Non è consentito il patto che
gli onorari siano proporzionali all’utilità che il cliente ricava
dall’affare. Nell'interesse
del cliente e del Ragioniere, la base di calcolo degli onorari ed
eventuali accordi per la fatturazione dovrebbero essere chiaramente
definiti, preferibilmente per iscritto, prima dell'inizio del mandato,
allo scopo di evitare malintesi.
2
-
Il pagamento o il ricevimento di una commissione da parte di un
Ragioniere potrebbe pregiudicarne l’obiettività e l’indipendenza.
Non possono essere pagate o ricevute commissioni per acquisire un
cliente o per aver procurato un cliente ad un altro professionista. Non
possono essere accettate commissioni per la segnalazione di prodotti o
servizi di altri. Sono considerati commissioni il pagamento e il
ricevimento di corrispettivi per l’invio di clienti da un
professionista all’altro quando il professionista che invia il cliente
non presta alcun servizio.
3
-
Il Ragioniere può stipulare accordi economici per subentrare in tutto o
in parte in uno studio professionale con i precedenti titolari, i loro
eredi o successori senza che tali accordi costituiscano pagamento di
commissioni.
ART. 12
ASSICURAZIONE
1
-
Il professionista ha l’obbligo di garantire il cliente e gli eventuali
terzi in merito ai danni che possono derivare dalla sua opera (per
errore, negligenza, imperizia, violazione di legge, omesso esame di
documenti e dati, dichiarazione tributaria infedele o erronea, ecc.)
stipulando idoneo contratto di assicurazione che garantisca al cliente e
agli eventuali terzi congruo risarcimento dei danni. Il massimale delle
polizze dev’essere proporzionato all’entità delle pratiche curate.
ART. 13
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
1
–
Le norme sopra estese riguardanti i liberi professionisti sono
applicabili anche al professionista che operi in situazione di
collaborazione professionale coordinata e continuativa, dovendosi
considerare tale collaborazione come una forma di lavoro autonomo.
SEZIONE III
NORME
SPECIFICHE PER I PROFESSIONISTI DIPENDENTI
ART. 14
RAPPORTI COL DATORE DI LAVORO
1
-
Il professionista in rapporto di lavoro dipendente ha il dovere di
essere leale e di curare gli interessi del proprio datore di lavoro;
egli deve comunque rispettare i valori di competenza, autonomia,
obiettività, integrità, riservatezza e decoro anche nei casi in cui il
datore di lavoro tenda a ignorarli o a contrastarli.
2
-
Quando sorga, in merito all’applicazione dei valori suindicati, un
conflitto rispetto al datore di lavoro, il professionista è tenuto a
porre la relativa questione direttamente al titolare dell’impresa, al
dirigente o al funzionario con cui ha normali rapporti di consultazione,
e cercare di appianarla di comune accordo; egli deve mantenere la
discussione del caso nell’ambito dell’organizzazione di
appartenenza, evitando che esso sia divulgato all’esterno. Quando per
le pretese del datore di lavoro, il professionista sia indotto a venir
meno all’osservanza dei valori professionali citati, egli è tenuto a
comunicare al datore di lavoro le proprie dimissioni.
ART. 15
RISERVATEZZA
1
- L’osservanza dei valori professionali da parte del professionista
dipendente dev’essere particolarmente scrupolosa per quanto riguarda
la riservatezza sulle informazioni di cui il professionista sia in
possesso a causa del proprio lavoro. In nessun caso il professionista
dipendente potrà comunicare notizie o informazioni avute nel rapporto
di lavoro, a concorrenti dell’impresa presso cui lavora, o a terzi
estranei, né per ragioni di utilità personale, né di compiacenza
disinteressata, salvo che ciò gli sia imposto dalla legge o
dall’autorità giudiziaria.
ART. 16
RAPPORTO CON ALTRI DIPENDENTI
1
-
Nel rapporto di lavoro dipendente il professionista deve collaborare
lealmente con gli altri professionisti, interni o esterni, che prestano
la loro opera per il datore di lavoro, rendere note ai medesimi le
circostanze utili per impostare nel miglior modo le pratiche ed attività
comuni, e ascoltarne attentamente i pareri tecnici. Nei riguardi dei
dipendenti non professionali dell’impresa o ente in cui lavora, il
professionista deve mantenere un atteggiamento leale, collaborativo e
rispettoso del decoro della professione.
Gruppo di Studio Deontologia Professionale
Consigliere
Delegato – Giuliano BOND
Componenti
Giacomo ALBERTARIO
Giuseppe BETRO’
Carlo CORRADINI
Luigi DI MAIO
Rossana GAMBARINI
Giuseppe PALOZZI
Francesco PAPA
Raffaele PIERNO
Anna SOMMA
Alberto TOCCAFONDI
Angelo Lucio VIOTTI
con la
collaborazione di Claudia Beretta - Uff.Ricerche e Documentaz.