L’AUTOCERTIFICAZIONE |
Sommario:
Cos’è
l’autocertificazione
Chi ha
diritto all’autocertificazione
Quando è
utilizzabile l’autocertificazione
Cosa si
può autocertificare
Come
funziona
Cosa
fare se non viene accettata
Sottoscrizione, autentica della firma e imposta di bollo
Dichiarazioni non veritiere
Altre
disposizioni
Atto
di notorietà
Documenti di riconoscimento e di identità
Doveri e
responsabilità dei dipendenti pubblici
Schemi di
autocertificazione:
-
Luogo e data di nascita (e/o
residenza e/o cittadinanza)
-
Godimento diritti civili e
politici
-
Posizione agli effetti del
servizio militare
-
Iscrizione in albi o elenchi
-
Stato di famiglia
-
Situazione reddituale
-
Situazione economica
-
Assolvimento obblighi
contributivi
-
Di dati presenti nell'archivio
dell'anagrafe tributaria
-
Rappresentante di persone
fisiche
-
Assenza di condanne penali
-
Vivenza a carico
-
Possesso di titolo
-
Certificazione cumulativa
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Cos'è l'autocertificazione
Consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di presentare, in
sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e
requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate)
dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di
presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica
amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di
controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla
veridicità del loro contenuto.
Vi sono pochi casi, nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione, in cui devono essere esibiti i
tradizionali certificati: pratiche per contrarre matrimonio, rappor-ti con
l'autorità giudiziaria, atti da trasmettere all'estero.
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Chi ha diritto all'autocertificazione
Le disposizioni
del Testo Unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea,
alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche
amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede
legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea.
I cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.
Al di fuori dei
casi sopra citati, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà nei
casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di
convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del
dichiarante.
Sempre al di
fuori dei casi finora citati, le qualità personali e i fatti sono
documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità
all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali
della produzione di atti o documenti non veritieri.
La dichiarazione
di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo
accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta
che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un
impedimento a sottoscrivere.
La dichiarazione
nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo,
per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione,
contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal
coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro
parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico
ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.
Le disposizioni
del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.
Se l’interessato
è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le
dichiarazioni e i documenti previsti dal Testo Unico sono sottoscritti
rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o
dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.
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Quando ricorrere all'autocertificazione
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono
utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo
tutte le Amministra-zioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole
di ogni ordine e grado, le istitu-zioni universitarie, le aziende e le
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province,
comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro
ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici.
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti
servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom,
Aziende del Gas, ecc.).
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere
inviate anche per fax e via telematica.
Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte
mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal
sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica.
Le istanze e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della
amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identità del sottoscrittore.
La copia
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica.
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Cosa si può autocertificare
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di
nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti
politici
* lo stato civile
(celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge,
dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti
degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o
elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
* titolo di studio o
qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualifica tecnica
* situazione reddituale ed
economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale,
della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria e inerente all'interessato.
* stato di disoccupazione;
qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di
casalinga
* qualifica di legale
rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e
simili
* iscrizione presso
associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative
all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
* di non aver riportato
condanne penali
* tutti i dati a diretta
conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile. Le
dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione da parte del
pubblico ufficiale.
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
* Tutti gli stati, fatti a
qualità personali non autocertificabili (non ricompresi alla lettera "A"
precedentemente descritta) possono essere comprovati dall'interessato, a
titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Si possono ad esempio
dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia originaria; la
proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il
dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e
qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, non può contenere manifestazioni di volontà
(impegni, rinunce, accettazioni, procure) e deleghe configuranti una
procura.
Qualora risulti necessario
controllare la veridicità delle dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i
fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o accertabili da
parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro
quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione
competente.
In questo caso, per
accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non autenticata, dei
certificati in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione da parte del
pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato
deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non
autenticata di un documento di riconoscimento (nel caso di invio per posta o
per via telematica);
b)firmarla in presenza del
dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione diretta).
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Come funziona
Per avvalersi dell'autocertificazione direttamente
agli sportelli degli uffici pubblici, è necessario prioritariamente
preoccuparsi di compilare il modulo previsto che non è soggetto ad alcuna
autenticazione, per quanto concerne le dichiarazioni sostitutive di
certificazioni (autocertificazioni).
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, occorre l'autentica della sottoscrizione (firma) solo quando non
sia contestuale ad una istanza.
L'autentica della sottoscrizione avviene previa identificazione
del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può
avvenire in uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico
ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di
fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.
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Cosa fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale
o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione
o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano
tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste
dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o
rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il
responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica,
inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il
tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo
interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il
procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le
ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per
conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato
Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in
cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro
trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o
l'incaricato non compie l'atto e non rispon-de per esporre le ragioni del
ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione
fino a un anno o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione
della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste
querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione
o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare
semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.
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Sottoscrizione, autentica della firma e imposte
di bollo
La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che
l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.
Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo
dell'autocertificazione della firma rimane solo per la "dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una
istanza.
Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione
(autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.
L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali:
notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci,
anche di comuni diversi da quello di residenza, nonché dal funzionario
competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal
gestore di pubblici servizi.
L'autentica della firma è soggetta ad imposta di bollo.
Nessuna imposta di bollo deve, peraltro, essere corisposta dal
cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge,
dall'imposta.
Principali usi che giustificano l'esenzione dall'imposta di bollo:
pensionistico, assegni familiari, leva militare, iscrizione liste di
collocamento, ecc.
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Dichiarazioni non veritiere
Attenzione a non
effettuare dichiarazioni non veritiere.L'amministrazione pubblica, può
provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal
cittadino.
E' evidente che le norme, semplificando l'azione amministrativa,
vogliono anche creare fra Pubblica Amministrazione e cittadino, rapporti di
fiduciosa collaborazione.
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte,
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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Altre disposizioni di semplificazione amministrativa 1) La
nascita di un figlio
I genitori, o uno di essi,
possono dichiarare, entro 10 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio
presso il Comune di residenza, anche se la nascita è avvenuta in altro
Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del
centro di nascita (ospedale, casa di cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune ove è nato il bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di residenza del padre quando questi abbia la residenza in
un Comune diverso da quello della madre e a condizione che ella acconsenta,
entro 10 giorni dal parto.
2) Validità di
certificati
Tutti i certificati
anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie
integrali degli atti di stato civile rilasciati dai servizi demografici,
hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.
E' ammessa la presentazione
delle certificazioni "scadute" purché le informazioni contenute nei
certificati stessi non siano variate.
In questo caso, basterà
apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare
dello stesso, che attesti che le informazioni contenute nel certificato, non
hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni
certificato non soggetto a modificazione (ad es.: certificati storici, di
morte, titolo di studio).
3) Estratti degli atti
di stato civile
La pubblica amministrazione,
non può richiedere estratti di atti di stato civile al cittadino, ma dovrà
procurarseli richiedendolo direttamente all'ufficiale di stato civile
competente.
4) Accertamenti
d'ufficio
Le pubbliche amministrazioni,
non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti
l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti.
Detti certificati, devono
essere accertati, presso gli uffici competenti, direttamente
dall'amministratore che deve emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni
pubbliche, non possono richiedere atti o certificati con-cernenti fatti,
stati o qualità personali, che risultino attestati in documenti già in loro
possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.
5) Acquisizione
diretta dei certificati
Qualora l'interessato non
intenda o non sia in grado di utilizzare le autodichiarazioni, i certificati
concernenti fatti, stati o qualità personali risultanti da albi o da
pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, sono
sempre acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente, su semplice
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che
conserva l'albo o il registro.
6) Non più prevista
l'autenticazione della firma
Nelle istanze da produrre
agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, non è più necessaria l'autenticazione della sottoscrizione
(firma), se l'interessato appone la firma in presenza del dipendente addetto
a riceverla, oppure se l'istanza è presentata unitamente a copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore.
L'istanza e la copia
fotostatica del documento di identità, possono essere inviate per via
telematica.
La sottoscrizione di istanze
non è soggetta ad autenticazione anche nei casi in cui contiene
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
7) Copie autentiche di
pubblicazioni
L'interessato può
sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla
quale risulti la conoscenza del fatto che la copia della dichiarazione
allegata, è conforme all'originale (per i pubblici concorsi ha lo stesso
valore della copia autentica.
Se questa dichiarazione è
contestuale ad una istanza, la firma non va autenticata.
8) Dichiarazioni
sostitutive presentate da cittadini stranieri
Nel caso in cui le
dichiarazioni sostitutive siano presentate da cittadini della Comunità
Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari,
residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive
limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o
privati italiani.
9) Documento
d'identità in sostituzione dei certificati
In occasione
dell'accettazione della domanda, è vietato alle amministrazioni pubbliche,
ai gestori ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere certificazioni
che attestino dati o qualità già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome,
nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza,
attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo
stesso valore dei corrispondenti certificati.
10) Produzione di
copie autentiche
La produzione di atti e
documenti, sono pienamente equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un
documento, può essere effettuata dal funzionario competente, dal quale è
stato emesso l'originale, da quello presso il quale l'originale è depositato
o conservato, o da quello al quale deve essere presentato il documento,
nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario
incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba
presentare all'amministrazione copia autentica di un documento,
l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del
procedimento o dal dipendente competente a ricevere la documentazione,
dietro esibizione dello originale.
In questo caso, la copia
autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
11) Più semplice
partecipare ai concorsi
E' abrogata l'autenticazione
della firma per la presentazione delle domande ai concorsi pubblici, nonché
ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali;
non è inoltre più previsto il limite di età, tranne che per alcuni casi
particolari previsti dalle singole amministrazioni, in relazione alla natura
del servizio.
Sono conseguentemente
aboliti, i titoli preferenziali relativi all'età.
Se due o più candidati
ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
12) Autenticazione di
fotografia
La fotografia, può essere
autenticata direttamente dall'ufficio che rilascia il certificato, purché
sia presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può
essere effettuata solo se richiesta espressamente da una norma di legge
(passaporto, patente).
13) Novità in materia
di rilascio delle carte d'identita' e passaporto
La carta di identità, può
essere rinnovata sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di
riconoscimento, non è più necessaria l'indicazione dello stato civile, a
meno che non lo richieda espressamente l'interessato.
I giovani in attesa di
svolgere il servizio di leva obbligatorio, potranno ottenere subito il
rilascio della carta di identità e/o del passaporto; è infatti abrogata la
norma che prevedeva il nulla osta obbligatorio per il rilascio del
passaporto e/o della carta di identità.
14) Firme di più
persone separatamente
I documenti che richiedono la
firma di più persone, possono essere sottoscritti anche separatamente ed in
momenti diversi.
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ATTO
DI NOTORIETA’
Con la dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà possono essere
attestati i fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto
interessato non compresi nello elenco dei dati autocertificabili con
dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché la conformità
all'originale della copia di un documento.
Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà, quando sono rivolte alle am-ministrazioni o ai gestori di servizi
pubblici, non vanno autenticate ma devono essere sottoscritte davanti al
dipendente addetto oppure presentate da un'altra persona o inviate per fax
allegando la fotocopia del documento di identità della persona che le ha
firmate. E' prevista l'imposta di bollo.
Quando la dichiarazione è rivolta ai privati va
autenticata ed è dovuta l'imposta di bollo.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se sottoscrit-te con la firma digitale o quando il
sottoscrittore è identificato dal sistema informatico attraverso la carta di
identità elettronica.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive possono
essere sempre inviate per fax con la fotocopia del documento d'identità
della persona che le ha firmate.
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DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'
In tutti i casi in cui nel Testo Unico viene richiesto un documento
d'identità esso può essere sostituto da un documento di riconoscimento
equipollente. Sono equipollenti alla carta d'identità:
- il passaporto;
- la patente di guida;
- la patente nautica;
- il libretto di pensione;
- il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici;
- il porto d'armi;
- le tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione
dello stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura
equivalente.
La carta d'identità elettronica può essere utilizzata, oltre alla
firma digitale, per inviare istanze e dichiarazioni per e-mail.
I dati relativi al cognome, al nome, alla residenza, alla
cittadinanza e allo stato civile, contenuti in documenti di identità e di
riconoscimento, possono essere attestati con l'esibizione degli stessi
documenti. In tal caso la fotocopia del documento viene allegata al
fascicolo.
Nel caso il documento sia scaduto può essere ugualmente esibito,
con una dichiara-zione dell'interessato sulla fotocopia del documento che i
dati in esso contenuti non sono cambiati.
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DOVERI
E RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Il Testo Unico prevede espressamente che costituisce violazione dei doveri
d'ufficio la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui
ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva.
Inoltre la mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta di
controllo costituisce violazione dei doveri d'ufficio per il funzionario che
se ne rende responsabile.
Queste previsioni esplicitate dal Testo Unico completano quelle
già introdotte dalla legge n.127 del 1997 e dal d.P.R. n.403 del 1998.
In conclusione costituiscono violazione dei doveri d'ufficio:
- la
mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni;
- la
mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di
atto di notorietà;
- la
richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi
dell'articolo 43 del Testo Unico, ci sia l'obbligo del dipendente di
accettare la dichiarazione sostitutiva;
- il
rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di
stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di
riconoscimento;
- la
richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato
civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai
fini della formazione dell'atto di nascita.
I dipendenti pubblici, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono
esenti da ogni responsabilità per il contenuto delle dichiarazioni
sostitutive e per l'emanazione di atti sulla base di false dichiarazioni o
di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti
dall'interessato o da terzi.
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